di Redazione Per la prima volta dall’entrata in vigore della fatturazione elettronica, infatti, i contribuenti dovranno fare i conti con la nuova formulazione dell’art. 1 del D.P.R. 100/1998 che, di fatto, vieta di detrarre l’Iva degli acquisti effettuati nell’ultimo trimestre dell’anno, se la relativa fattura viene ricevuta nell’anno successivo.
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