Di Redazione

Un agente, in quanto operante esclusivamente all’estero, non è stato iscritto all’Enasarco. Riteniamo, quindi, che non gli spetti il Fondo indennità di risoluzione del rapporto (Firr). Vista la causa di risoluzione (cessazione del contratto a termine) gli spettano comunque l’indennità di clientela e quella meritocratica?

 

Il c.d. Firr non ha natura previdenziale e non rientra fra i contributi dovuti all’Enasarco. In effetti, si tratta di una delle componenti, unitamente alle indennità suppletiva di clientela e meritocratica, dell’indennità di cessazione del rapporto di cui all’art. 1751 c.c. e secondo le disposizioni dell’Accordo Economico Collettivo (A.E.C.).
Pertanto, tale indennità, dovuta pure in caso di contratto a tempo determinato, anche se non accantonata sull’apposito fondo (per l’appunto, il Firr) presso l’Enasarco, deve essere corrisposta all’agente direttamente. Anche le altre indennità sono dovute in caso di scioglimento del contratto a termine, se ne sussistono le condizioni.

AAAgents

«Decisamente dalla parte degli agenti»

[]