Richiamo ai mandati comunitari sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, per garantire l’iscrizione anche a tutti coloro che svolgono attività di agenzia abitualmente e in misura prevalente sul territorio italiano.

Ogni azienda comunitaria è tenuta, in materia di contributi, ad adeguarsi alle norme vigenti nel Paese dove opera il lavoratore.
Con l’Articolo 2 del nuovo Regolamento si sono semplificate le procedure: la ditta non dovrà più inviare l’atto d’obbligo per l’iscrizione dell’agente. Gli agenti operanti sul territorio nazionale vanno comunque iscritti e versati i contributi. La ditta comunitaria, anche se priva di sede o dipendenza in Italia, sarà comunque obbligata al versamento del contributo Enasarco per gli agenti che operano abitualmente (oppure esercitano una parte sostanziale dell’attività) nel nostro Paese.
Al contrario, non deve essere iscritto ad Enasarco l’agente italiano che svolge la propria attività abitualmente all’estero per una ditta straniera: in questo caso, si applica la normativa previdenziale dello Stato comunitario dove opera il lavoratore (tuttavia l’agente potrà effettuare un’iscrizione facoltativa ad Enasarco).

Fonte: Caterina Perillo su +Opportunità Agenti

AAAgents

«Decisamente dalla parte degli agenti»

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