Una delle problematiche più diffuse è senza dubbio quella legata all’inserimento nei mandati di agenzia predisposti dalle Preponenti di una clausola che preveda l’obbligo, da parte dell’Agente, del raggiungimento di un obiettivo minimo di vendita.

All’uopo occorre distinguere due ipotesi: al raggiungimento dell’obiettivo minimo di vendita viene riconosciuto all’Agente un premio oppure, ed è il caso più frequente, il mancato raggiungimento dell’obiettivo minimo di vendita (il cui ammontare non dovrà coincidere con quello del “riconoscimento del premio”) determina la risoluzione ipso iure del rapporto, con l’applicazione della clausola risolutiva espressa ex. Art. 1456 c.c. e la conseguente perdita da parte dell’Agente di tutte le voci indennitarie (ad eccezione del Firr già accantonato presso l’Enasarco).

Appare chiaro ed evidente come tale clausola sia particolarmente vessatoria ed in passato la giurisprudenza, ai fini della verifica della sussistenza circa la giusta causa, e conseguentemente alla perdita dell’Agente alle indennità di fine rapporto, si è limitata a verificare se l’obiettivo minimo di vendita fosse o meno raggiunto, senza entrare nel merito la reale fattibilità dell’obiettivo fissato dalla Preponente e senza valutare se realmente l’inadempimento fosse “grave”, tale da non consentire la prosecuzione seppur provvisoria del rapporto di agenzia, ritenendo giuridicamente sufficiente la preventiva valutazione di gravità che le parti avevano operato a riguardo.

Fortunatamente, negli ultimi anni, si è registrata una inversione di tendenza sulla considerazione del fatto che spesso l’obiettivo minimo di vendita viene sottoscritto dall’Agente trovandosi in una posizione di contraente più debole e che, in ogni caso, la circostanza che l’Agente non raggiunga il minimo pattuito contrattualmente determina un inadempimento ma lo stesso non può configurarsi senza alcuna valutazione quale “grave”, al punto di non riconoscere le dovute indennità di fine rapporto all’Agente.

In tale senso, si è espressa la Cass. Civ. Sez. lavoro 18/5/2011 n. 10934.

Per saperne di più: clicca qui.

Fonte: Stefano Fierro su +Opportunità Agenti


AAAgents

«Decisamente dalla parte degli agenti»

[]